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Spiegazioni sul testo dell'iniziativa

L'iniziativa modifica la costituzione federale. Il testo è dunque formulato per dei giuristi. In questo capitolo trovate alcune spiegazioni sul testo.

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 107 cpv. 3 (nuovo)
3(La Confederazione) Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti.

Questo articolo positivo chiede alla Confederazione di impegnarsi per il disarmo e il controllo delle armi su scala internazionale. In questo modo è chiaro che l'iniziativa non segue nessuna via di isolazionismo, ma mira a dare una nuova direzione alla politica estera della Svizzera, ovvero verso una forte politica di pace.

Art. 107a (nuovo) Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali
1 Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti:
a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;
b. beni militari speciali;

Il divieto di esportare materiale da guerra e beni militari speciali è al centro dell'iniziativa. La nozione di «materiale da guerra» è definita in modo abbastanza rigido nella legislazione svizzera. La «lista delle munizioni», nell'ambito dell' «Accordo del controllo del disarmo del Wassenaar», si spinge oltre: ingloba tutti i beni che sono stati progettati o adattati per un uso militare e che sotto la stessa forma non possono servire a fini civili. Per adattare questo «Accordo di Wassenaar» al diritto svizzero, nel 1996 è stato introdotto nella legge sul controllo dei beni il concetto di «beni speciali militari». È dunque considerato come bene militare speciale tutto ciò che figura nella «lista delle munizioni», anche ciò che oggi in Svizzera non rientra nella legge sul materiale da guerra. A questa categoria appartengono per esempio le macchine che servono a fabbricare materiale da guerra, i simulatori militari o ancora gli «aerei da addestramento», come quelli fabbricati dalla Pilatus.
In conclusione, l'iniziativa vieta in modo preciso l'esportazione dei beni la cui destinazione è unicamente militare e che non possono servire fini civili. I beni che possono essere utilizzati sia militarmente sia civilmente (Dual use) non sono toccati dal divieto di esportazione. Molti di questi beni, che una volta avevano doppio uso, oggi sono stati classificati nella lista dei beni militari speciali.

c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.

Sono pure vietate le vendite sotto licenza quali la consegna all'India nel 2005 dei progetti per dei pezzi per la difesa anti-aerea. Si impedisce in questo modo che il divieto di esportare venga aggirato grazie alle filiali con sede all'estero.

2 Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.

Talvolta la procedura di sminamento umanitario deve ancora far uso di apparecchi costruiti su intelaiature di blindati considerati come beni militari speciali. L'iniziativa non vuole chiaramente ostacolare gli sforzi della Svizzera per lo sminamento. Ecco perché è stata prevista un'eccezione per questo caso specifico. Inoltre le armi per gli sport e per la caccia non sottostanno a questo divieto a condizione che sia incontestabilmente riconoscibile la loro funzione e che non siano utilizzabili come arma nei conflitti. L'eccezione per esempio non vale per i fucili d'assalto con tiro a raffica e altre armi analoghe che vengono usate molto spesso nelle guerre e durante gli atti di violenza privata.

3 È esclusa dal divieto l'esportazioni di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.

L'impiego dell'esercito svizzero all'estero non è toccato dall'iniziativa, è sufficiente che l'esercito si occupi di rimpatriare il materiale da guerra esportato una volta finita la missione (sono naturalmente escluse da questo obbligo le munizioni utilizzate).

4 La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.

Anche contratti che vengono trattati dai mercanti di armi svizzeri, anche quando il materiale da guerra non transita fisicamente dalla Svizzera, devono essere vietati.

II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali)

1 La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107a.

Anche se le esportazioni di armamenti offrono relativamente pochi posti di lavoro nell'insieme della Svizzera, alcune regioni sarebbero colpite in modo disproporzionato dal divieto di esportazione. Il primo capoverso delle misure transitorie invita la Confederazione a sostenere le regioni e i posti di lavoro toccati dal divieto.

2 Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107a.

Il secondo capoverso delle misure transitorie impedisce che, dopo l'accettazione dell'iniziativa, vengano ancora accordate autorizzazioni ad esportare materiale bellico, in attesa che le leggi e i regolamenti vengano adattati.