Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Cannocchiali di puntamento e attrezzatura subacquea per l’Iran di Ali Khamenei

Categoria di beni: Non chiaro (l’esatta classificazione dell’epoca, nelle liste della legge sul controllo dei beni, di cannocchiali di puntamento e accessori subacquei non è stata ricostruita completamente)

Ali Khamenei, discorso di Nowruz, 20.03.2017 secondo la pagina del file.

CC BY 4.0

Nel 2007 un commerciante domiciliato in Ticino organizzò il transito di 150 cannocchiali di puntamento Schmidt & Bender attraverso depositi franchi doganali svizzeri, diretti in Iran via Italia. Nel 2014 una parte del procedimento fu archiviata per prescrizione; per i 50 dispositivi trasportati in novembre vi fu inizialmente una condanna ai sensi della legge sul materiale bellico. Nel 2016 il Tribunale federale annullò la sentenza: oltre alla costruzione militare, occorreva esaminare anche l’effettivo utilizzo civile dei dispositivi. Nel nuovo giudizio del 20 ottobre 2017 il Tribunale penale federale non considerò più le forniture dei cannocchiali come violazione della legge sul materiale bellico. Nello stesso procedimento relativo ai cannocchiali destinati all’Iran furono esaminati dodici pacchi con accessori per attrezzature subacquee militari. Il Tribunale federale descrisse come non autorizzata l’esportazione del 6 ottobre 2008 dal deposito franco doganale di Chiasso agli Emirati Arabi Uniti e riportò la condanna di primo grado ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego. L’accusa aveva indicato anche l’Iran come destinazione. Dopo il rinvio dell’intero procedimento, nel 2017 la pena complessiva fu ridotta a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente di 300 franchi. Il successivo trasporto preciso dell’attrezzatura subacquea dagli Emirati all’Iran non è ricostruito nei passaggi accessibili delle decisioni. Nell’articolo della NZZ am Sonntag del 5 novembre 2017, i territori palestinesi sono indicati come una delle presunte destinazioni della rete commerciale oggetto di indagini internazionali.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. Se uno Stato destinatario palestinese fosse incluso nell’allegato 2 tramite una modifica dell’ordinanza, anche per esso sarebbe abolito il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato e l’autorizzazione diventerebbe la regola. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per l’Iran, gli Emirati Arabi Uniti e i territori palestinesi potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Potrebbero fungere da Paesi terzi, ad esempio, i seguenti Stati, che secondo il SIPRI hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative: Emirati Arabi Uniti: Stati Uniti (9’818 milioni TIV).

Paesi

Aziende

Periodo

Transito/esportazione 2007–2008; procedimenti 2014–2017

Fonti