Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Pistole Walther in Guatemala attraverso la Cechia

Categoria di beni: Materiale bellico (pistole)

Il 20 giugno 2003 un’azienda svizzera di commercio d’armi esportò complessivamente 250 pistole Walther via Romanshorn a una società di Praga. Da lì giunsero in Guatemala. La SECO aveva autorizzato l’esportazione in Cechia il 19 giugno 2003; il 25 giugno respinse la domanda di esportazione diretta in Guatemala presentata già il 14 maggio. Una seconda fornitura di 138 pistole, anch’essa destinata al Guatemala via Cechia, fu bloccata per una controversia tra partner commerciali. Il 16 ottobre 2003 le armi furono nuovamente scaricate dall’aereo a Zurigo e restituite alla società svizzera. Il 18 aprile 2008 il Tribunale penale federale assolse i due responsabili imputati. Il Tribunale federale confermò le assoluzioni il 2 aprile 2009: l’acquirente ceco poteva disporre liberamente delle armi; il suo trasferimento successivo non poteva essere imputato ai fornitori svizzeri, ai sensi della disposizione contestata, come una loro consegna a un altro destinatario. Nell’indagine tedesca, oltre all’affare del Guatemala, erano in discussione altre sette esportazioni attraverso la stessa società svizzera verso la Repubblica Dominicana negli anni 2002–2004. Le autorità tedesche sospettavano un inganno sulla destinazione finale in Svizzera. Il 28 agosto 2006 il Tribunale federale confermò l’assistenza giudiziaria.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Guatemala e la Repubblica Dominicana nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Guatemala e la Repubblica Dominicana potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Potrebbero fungere da Paesi terzi, ad esempio, i seguenti Stati, che secondo il SIPRI hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative: Guatemala: Spagna (33 milioni TIV); Repubblica Dominicana: Stati Uniti (21 milioni TIV).

Paesi

Aziende

Periodo

2002–2004; sentenze svizzere 2006 e 2009

Fonti