Armi e licenze alla Turchia nonostante le violazioni dei diritti umani
Categoria di beni: Materiale bellico Non chiaro
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Turchia nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Turchia potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Gli Stati Uniti potrebbero fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Turchia (3’964 milioni TIV).
Paesi
Conflitti
Aziende
Periodo
1984–1993
Fonti
- Pax Christi: Aufrüstung zur regionalen Grossmacht / The Turkey Connection
- SoZ, 30.05.1993
- Pax Christi, The Turkey Connection, S. 57
- Pax Christi: Die Türkei-Connection, deutsche Ausgabe, S. 95–96