Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Elusione: armi al Kazakistan attraverso la Nuova Zelanda

Categoria di beni: Materiale bellico

Nel 2008 la SECO rifiutò la fornitura diretta di sei fucili di precisione e diciotto lanciagranate all’unità antiterrorismo kazaka Arystan. Nel 2009 autorizzò l’esportazione con un’azienda neozelandese indicata come destinatario finale. Le armi giunsero così comunque in Kazakistan. Il 10 dicembre 2014 fu emesso contro il commerciante d’armi svizzero responsabile un decreto d’accusa per false indicazioni nella procedura di autorizzazione, con una multa di 3’000 franchi e la confisca di 30’000 franchi di profitto. Dopo intervenuti procedimenti giudiziari, il decreto d’accusa divenne definitivo con il ritiro dell’opposizione nel marzo 2017. Il Tribunale federale lo confermò nel 2018 e dichiarò inammissibile la successiva modifica dell’ordine di confisca. Nel 2017 un’inchiesta interna scagionò sul piano disciplinare il collaboratore della SECO coinvolto. La decisione SK.2016.20 documenta il ritiro dell’opposizione da parte del commerciante il 1° marzo 2017 e la conclusione del procedimento giudiziario il 3 marzo 2017. La modifica dell’ordine di confisca effettuata contestualmente fu annullata dal Tribunale federale nel 2018; il ritiro e il passaggio in giudicato del decreto d’accusa rimasero validi. In un articolo del 27 febbraio 2017, Andreas Maurer attribuì esplicitamente il caso Kazakistan/Nuova Zelanda a Karl Brügger e alla B&T di Thun. Questa attribuzione aziendale e personale deriva dall’articolo giornalistico; le decisioni giudiziarie citate anonimizzano le persone coinvolte. Per l’esito definitivo del procedimento resta determinante la sentenza del Tribunale federale del 2018.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere il Kazakistan nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Kazakistan potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. La Spagna potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative al Kazakistan (186 milioni TIV).

Paesi

Aziende

Periodo

Rifiuto 2008; fornitura 2009; procedimenti 2014–2018

Fonti