Furto simulato di pistole destinate all’esportazione
Categoria di beni: Materiale bellico (pistole; confisca secondo la legge sul materiale bellico allora in vigore)
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. A seconda dello Stato destinatario cui il caso è attribuito oggi, l’art. 22a cpv. 2bis renderebbe l’autorizzazione la regola per gli Stati dell’allegato 2; il Consiglio federale potrebbe includervi altri Stati modificando l’ordinanza. L’art. 18 cpv. 1 renderebbe le dichiarazioni di non riesportazione dei destinatari finali statali un requisito dipendente dalla situazione, facilitando potenzialmente i trasferimenti. Gli Stati destinatari di questa voce non sono nominati singolarmente; non è quindi possibile un esempio SIPRI attendibile per un Paese specifico.
Paesi
Periodo
1989; decisione di confisca 1991