Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Strumenti di misura controversi per l’Iran di Khamenei

Categoria di beni: Non contemplati come beni a duplice uso elencati; obbligo speciale di notifica secondo la legge sul controllo dei beni (catch-all). Nessuna prova giudiziaria di una consegna di armi.

Ali Khamenei, discorso di Nowruz, 20.03.2017 secondo la pagina del file.

CC BY 4.0

Nel febbraio 2005 un commerciante fece consegnare dalla Svizzera a un cliente di Teheran, via Kuala Lumpur, tre dispositivi tecnici. I documenti attestavano il passaggio dalla Malaysia e l’ordine iraniano. Secondo la sua spiegazione, si trattava di un dispositivo di localizzazione e due misuratori di frequenza. Nell’agosto 2004 la SECO gli aveva imposto un obbligo speciale di notifica per determinate esportazioni in Iran, dopo che nel 2003 e nel 2004 erano state rifiutate due esportazioni di cavi. Altre forniture del 2004–2006 erano oggetto dell’accusa. Secondo il rapporto ufficiale acquisito dalla SECO, i dispositivi forniti nel 2005 non appartenevano ad alcuna lista di beni della legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Il 16 ottobre 2009 il Tribunale federale annullò la condanna del 26 marzo 2009: la violazione di un obbligo di notifica non poteva essere punita come esportazione non autorizzata di beni elencati. Nel nuovo giudizio del 2011 la restante contravvenzione era prescritta. Il 10 aprile 2012 il Tribunale federale annullò anche un risarcimento equivalente di 12’673,95 franchi. La sola mancata notifica non dimostrava una fornitura oggettivamente illecita; il sostegno a un programma di armi nucleari, biologiche o chimiche non era oggetto dell’accusa.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere l’Iran nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per l’Iran potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo.

Paesi

Periodo

2003–2006; procedimenti giudiziari 2009–2012

Fonti