Armi svizzere per Omar al-Bashir
Categoria di beni: Materiale bellico
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere il Sudan nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Sudan potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo.
Paesi
Conflitti
Periodo
Esportazioni 2002; dibattito 2003–2004; correzione dei dati 2006
Fonti
- SonntagsBlick, 10.08.2003, S. A14: Exklusiv: Die geheime Liste aller Schweizer Waffen-Deals (Hubert Mooser, Sandro Brotz und Beat Kraushaar; Begleitübersicht: Patrick Senn)
- SECO, 12.02.2003: Ausfuhren von Kriegsmaterial nach Kategorie pro Endempfängerstaat 2002, S. 1–2 (amtliche Tabelle, archiviert bei SIPRI)
- Small Arms Survey 2006, Kapitel 3: Tracking the Guns, S. 66, Box 3.1, sowie Anmerkung 5, S. 89: Korrektur der Schweizer Sudan-Handelsdaten
- Small Arms Survey 2004, Kapitel 4, französische Fassung, Tabelle 4.13: später korrigierte Sudan-Handelsdaten
- La Liberté, 26.10.2009, S. 8: Exportation d’armes — Les couacs de l’histoire suisse (Samuel Jordan; mit Interview Simon Plüss)