Armi svizzere trasferite dal Ghana senza consenso
Categoria di beni: Materiale bellico
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Per gli Stati Uniti, in quanto Stato attualmente incluso nell’allegato 2, l’art. 22a cpv. 2bis abolirebbe il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato e renderebbe l’autorizzazione la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. Il Consiglio federale potrebbe includere il Ghana nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Ghana potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. La Spagna potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative al Ghana (38 milioni TIV).
Paesi
Aziende
Periodo
2011–2017
Fonti
- SWI swissinfo/Keystone-SDA: Exportations d’armes – la Suisse durcit les conditions pour le Ghana, 16.06.2017
- Plattform J, 21.08.2016: Mittelständler in der Champions League, Abschnitt Sturmgewehre in Container entdeckt
- SonntagsZeitung, 16.07.2017, S. 5: Schweiz kontrolliert Waffenexporte – aber mit Einschränkungen (Christian Brönnimann)