Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Opalm da una rete commerciale svizzera per Egitto e Indonesia

Categoria di beni: Materiale bellico

Gamal Abdel Nasser, 1968.

Public Domain laut Commons (PD-Egypt)

La Birmania ordinò Opalm per il riempimento di mille bombe, con accessori. Nel 1954 la Svizzera rifiutò l’esportazione di Opalm; l’azienda di Werner Oswald trasferì la produzione a Karlsruhe. Fu invece autorizzata l’esportazione di mille involucri svizzeri di bombe. La Birmania fu successivamente rifornita dall’estero. Dopo notizie apparse sul giornale israeliano Ma’ariv, nel marzo 1953 la società svizzera Patvag AG confermò di aver fornito circa 25 tonnellate di napalm all’Egitto. Una domanda svizzera di esportazione di Opalm verso l’Indonesia fu respinta nel 1957. Un acquisto distinto dalla produzione di Karlsruhe è documentato per il 1960. L’arma incendiaria sviluppata dall’impresa di Werner Oswald veniva fabbricata all’estero e fu successivamente impiegata nella guerra indonesiana a Timor Est. L’Egitto acquistò Opalm dall’attività condotta da Werner Oswald e PATVAG con l’arma incendiaria sviluppata in Svizzera. L’aeronautica egiziana la impiegò nella guerra civile dello Yemen del Nord dal 1962 al 1967. La produzione commerciale era stata trasferita in Germania dopo un divieto svizzero di esportazione. Il FLN algerino acquistò Opalm dalla rete commerciale di PATVAG. Il partner tedesco Walter Heck fornì la sostanza incendiaria insieme a lanciafiamme dichiarati come apparecchi per la disinfestazione. Il direttore di PATVAG Erwin Widmer tentò di esportare spolette per bombe destinate a una dimostrazione di Opalm in Pakistan dichiarandole come contenitori di plastica. La dogana bloccò la falsa dichiarazione. Una domanda di esportazione corretta fu autorizzata; Widmer ricevette una multa. La Giordania acquistò una quantità non precisata di Opalm dall’attività di armi incendiarie gestita da aziende svizzere e trasferita in Germania. La Siria acquistò una quantità non precisata di Opalm dall’attività di armi incendiarie gestita da aziende svizzere e trasferita in Germania.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere il Myanmar, l’Egitto, l’Indonesia, l’Algeria, il Pakistan, la Giordania e la Siria nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Myanmar, l’Egitto, l’Indonesia, l’Algeria, il Pakistan, la Giordania e la Siria potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Potrebbero fungere da Paesi terzi, ad esempio, i seguenti Stati, che secondo il SIPRI hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative: Myanmar: Francia (20 milioni TIV); Egitto: Francia (4’607 milioni TIV); Indonesia: Stati Uniti (1’248 milioni TIV); Algeria: Germania (1’015 milioni TIV); Pakistan: Stati Uniti (2’134 milioni TIV); Giordania: Stati Uniti (677 milioni TIV).

Paesi

Conflitti

Aziende

Periodo

Affari PATVAG di armi incendiarie dal 1953; trasferimento dell’Opalm dal 1954; impieghi bellici fino agli anni Settanta

Fonti