Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Produzione Oerlikon all’estero per il regime dell’apartheid

Categoria di beni: Materiale bellico

Cannone binato Oerlikon GDF-003 da 35 mm, Taiwan, 13.08.2011.

CC BY-SA 3.0

Oerlikon-Bührle rese possibile in Sudafrica la produzione su licenza di canne di cannoni e munizioni dal 1964 e successivamente di cannoni completi. Negli anni Ottanta il gruppo sostenne sul piano tecnico e organizzativo lo sviluppo della difesa antiaerea da 35 mm nell’ambito dei progetti Sleeve e Skavot. Il 13 novembre 2002 divenne nota un’azione civile statunitense di Ed Fagan in Florida contro Unaxis, già Oerlikon-Bührle, annunciata per quello stesso giorno. Riguardava vendite di armi e licenze di Oerlikon-Contraves durante l’apartheid. Fagan chiamava in causa Unaxis per le operazioni precedenti alla vendita del settore armamenti a Rheinmetall nel 1999. Il successivo esito di questa specifica azione annunciata non è documentato. Nel 1974 Oerlikon-Bührle confermò alle autorità svizzere un contratto per 36 cannoni antiaerei di tipo DCA da 35 mm con munizioni per il Sudafrica. I cannoni dovevano essere fabbricati presso Oerlikon Italiana a Milano e parte delle munizioni a Singapore. Il piano di consegna arrivava fino al 1979. Il caso riguarda la produzione all’estero e va distinto dal complesso del contrabbando svizzero Bührle degli anni Sessanta. Nella class action statunitense South African Apartheid Litigation, i ricorrenti Khulumani fecero valere anche forniture d’armi del gruppo Oerlikon-Bührle. L’8 aprile 2009 il tribunale federale di New York consentì a parte delle accuse di complicità contro Rheinmetall di superare la fase della domanda di rigetto. Il 26 dicembre 2013 l’azione contro Rheinmetall fu respinta per l’insufficiente collegamento con gli Stati Uniti e per i limiti all’applicazione extraterritoriale dell’Alien Tort Statute. La decisione del 2014 registra questa conclusione del procedimento.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere il Sudafrica nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Sudafrica potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. I Paesi Bassi potrebbero fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative al Sudafrica (90 milioni TIV).

Paesi

Conflitti

Aziende

Periodo

Produzione su licenza dal 1964; contratto 1974; assistenza tecnica fino agli anni Ottanta; annuncio di azione legale 2002; procedimento civile Rheinmetall 2009–2013

Fonti