Mortai per l’Oman attraverso la Turchia di Erdoğan
Categoria di beni: Materiale bellico
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Turchia e l’Oman nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Turchia e l’Oman potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Potrebbero fungere da Paesi terzi, ad esempio, i seguenti Stati, che secondo il SIPRI hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative: Turchia: Stati Uniti (3’964 milioni TIV); Oman: Regno Unito (1’222 milioni TIV).
Paesi
Aziende
Periodo
Fornitura entro il 2020; conferma SECO 2020; rapporto sui difetti 2024
Fonti
- das Lamm, 08.09.2020: «Die grossen Unternehmen können sich keine Skandale mehr leisten» (Malte Seiwerth)
- Blick.ch, 25.02.2024: Chaos bei der Ruag (Raphael Rauch)