Pistole mitragliatrici per l’apparato di sicurezza di Putin
Categoria di beni: Materiale bellico
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Russia nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Russia potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. L’Italia potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Russia (54 milioni TIV).
Paesi
Conflitti
Aziende
Periodo
2008–2014
Fonti
- EDA: Freigegebenes Dossier Kriegsmaterialexporte Russland 2008/2009, PDF S. 9–11, 15–20
- B&T AG, 24.02.2022: Antworten an Tamedia, PDF S. 2
- Schweizer Parlament, Interpellation 25.3215: Schweizer Kriegsmaterialexporte in kritische Staaten dank Begriffskosmetik beim Verwendungszweck; Antwort des Bundesrates, insbesondere Fragen 1, 2 und 6 (französischer Volltext geprüft)