Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Allentamento delle regole svizzere sulle esportazioni di armi

Categoria di beni: Non applicabile – contesto / indicazione di risorsa

Nel settembre 2013 il Consiglio degli Stati approvò la mozione 13.3662 per allentare le regole sulle esportazioni di materiale bellico; nel marzo 2014 seguì il Consiglio nazionale. La successiva modifica dell’ordinanza consentì deroghe per i Paesi in cui i diritti umani erano violati in modo grave e sistematico, purché il rischio che il materiale fornito fosse utilizzato a tale scopo fosse basso. Nell’ottobre 2018 il Consiglio federale ritirò un ulteriore allentamento annunciato nello stesso anno per le esportazioni verso Stati con conflitti armati interni.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Tra le modifiche generali sarebbero inoltre rilevanti l’autorizzazione preferenziale per gli Stati dell’allegato 2 ai sensi dell’art. 22a cpv. 2bis e la rinuncia alle dichiarazioni di non riesportazione a seconda della situazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 1. Questa voce di contesto non indica uno specifico Stato destinatario estero per un’attribuzione a un Paese o ai dati SIPRI.

Paesi

Periodo

Mozione 2013; modifica 2014; ulteriore progetto 2018

Fonti