Prodotti di laboratorio per la Russia di Putin
Categoria di beni: Beni soggetti alla legge sul controllo dei beni; le voci tecniche delle merci non sono indicate nel dispositivo pubblicato della sentenza. Nessuna suddivisione sicura tra beni militari speciali e beni a duplice uso elencati.
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Russia nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Russia potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. L’Italia potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Russia (54 milioni TIV).
Paesi
Periodo
Operazioni per circa quattro anni fino al 2024; sentenza 13.05.2026