Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Prodotti di laboratorio per la Russia di Putin

Categoria di beni: Beni soggetti alla legge sul controllo dei beni; le voci tecniche delle merci non sono indicate nel dispositivo pubblicato della sentenza. Nessuna suddivisione sicura tra beni militari speciali e beni a duplice uso elencati.

Ritratto di Vladimir Putin.

CC BY 4.0

Un dipendente di un’azienda svizzera di commercio di prodotti da laboratorio, medici e farmaceutici organizzò, per circa quattro anni fino all’intervento delle autorità nel 2024, operazioni con due uomini accreditati presso la rappresentanza commerciale russa a Berna. Furono esportati beni per circa 75’000 franchi; ulteriori offerte per 934’000 franchi non si concretizzarono dopo l’intervento delle autorità. L’accusa collegava le forniture a un possibile utilizzo per armi di distruzione di massa. Non è con ciò dimostrato un impiego effettivo dei beni in tali armi. Il 13 maggio 2026 il Tribunale penale federale condannò il dipendente con rito abbreviato, per ripetute infrazioni qualificate alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego e tentativo, a sedici mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Stabilì risarcimenti equivalenti di 60’000 franchi a suo carico e di 20’193,30 franchi a carico dell’azienda.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Russia nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Russia potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. L’Italia potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Russia (54 milioni TIV).

Paesi

Periodo

Operazioni per circa quattro anni fino al 2024; sentenza 13.05.2026

Fonti