Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Armi leggere alla Costa d’Avorio durante la guerra civile

Categoria di beni: Materiale bellico

Nel 2002 furono effettuate esportazioni svizzere autorizzate di materiale bellico verso la Costa d’Avorio per 1’180 franchi. Furono registrate interamente nella categoria KM 1 per armi da fuoco portatili. La fornitura fu criticata pubblicamente nel 2003 in relazione alla guerra civile e alle violazioni dei diritti umani nel Paese.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Costa d’Avorio nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Costa d’Avorio potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. La Francia potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Costa d’Avorio (25 milioni TIV).

Paesi

Conflitti

Periodo

Esportazioni 2002; pubblicazione 2003

Fonti