Armi storiche per il museo militare di Xi Jinping
Categoria di beni: Materiale bellico (KM1) Altre armi e accessori secondo l’allegato 5, n. 1 dell’ordinanza sul controllo dei beni; controlli nazionali, nessuna classificazione automatica come beni a duplice uso
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Cina nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Cina potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. La Francia potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Cina (2’015 milioni TIV).
Paesi
Periodo
2015–2019; sentenza 2025; passaggio in giudicato accertato 2026