Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Armi storiche per il museo militare di Xi Jinping

Categoria di beni: Materiale bellico (KM1) Altre armi e accessori secondo l’allegato 5, n. 1 dell’ordinanza sul controllo dei beni; controlli nazionali, nessuna classificazione automatica come beni a duplice uso

Xi Jinping a Pechino, 07.12.2023.

CC BY 4.0

Un museo militare cinese fece trasportare attraverso la Svizzera armi da fuoco storiche acquistate all’asta in Germania. Il 25 luglio 2019 la dogana fermò una spedizione a Kreuzlingen; le armi furono consegnate alle autorità tedesche. Nel marzo 2019 erano state presentate domande svizzere di esportazione per 237 armi elencate come materiale bellico, nonché per altre 138 armi e otto accessori. Il procedimento riguardava l’uso di domande di esportazione anziché di transito e indicazioni false sull’ubicazione della merce. Il Ministero pubblico della Confederazione emise decreti d’accusa contro due persone coinvolte, che furono impugnati. Il 27 novembre 2025 il Tribunale penale federale assolse A. sia dall’accusa di infrazione colposa alla legge sul materiale bellico sia da quella relativa alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Nei confronti di B. archiviò le accuse relative alla LMB per prescrizione e lo assolse da quelle relative alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Il Ministero pubblico della Confederazione annunciò ricorso in appello, ma il 2 febbraio 2026 rinunciò a proseguirlo. Con decisione del 4 febbraio 2026 la Corte d’appello constatò il passaggio in giudicato della sentenza.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Cina nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Cina potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. La Francia potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Cina (2’015 milioni TIV).

Paesi

Periodo

2015–2019; sentenza 2025; passaggio in giudicato accertato 2026

Fonti