Nell’autunno 1985 Helitrade AG di Belp, filiale di Heliswiss, offrì 1250 missili anticarro americani TOW per l’Iran attraverso il commerciante d’armi britannico Ben Banerjee e la sua società B R & W Industries Ltd. L’approvvigionamento previsto passava dal Portogallo; come acquirente iraniano erano indicati i Guardiani della rivoluzione, Sepah Pasdaran. Nel 1987 il volume fu indicato in circa 16 milioni di franchi o 7,5 milioni di dollari. Fatture e documenti bancari del novembre e dicembre 1985, nonché un telex sul rifornimento di un aereo da trasporto a Teheran, documentavano i preparativi dell’operazione. Nei documenti i missili erano descritti come carrelli elevatori. Il direttore di Helitrade Walter Demuth confermò il tentativo commerciale, ma negò che la fornitura fosse avvenuta. L’effettiva consegna di questi 1250 missili resta incerta.
Nel settembre 1987 Walter Demuth fu arrestato a Torino in base a un mandato statunitense per sospetto commercio di aerei militari e frode ai danni degli Stati Uniti. Secondo le informazioni allora pubblicate dalla polizia torinese, si trattava, tra l’altro, di aerei militari francesi usati e altro materiale bellico per 20 milioni di dollari. I documenti sequestrati avrebbero riguardato un’operazione in corso destinata ufficialmente allo Zaire, ma in realtà all’Iran.
Anche il Ministero pubblico della Confederazione si occupò di una vicenda forse collegata. Restano incerti i tipi di aereo, le quantità, l’effettiva consegna e l’esito del procedimento. L’accusa riguarda un insieme di merci diverso dall’offerta TOW di Helitrade del 1985.
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato.
Il Consiglio federale potrebbe includere l’Iran nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali.
L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per l’Iran potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo.