Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Bloccati apparecchi di cifratura dopo l’affare Crypto

Categoria di beni: Apparecchi e moduli di cifratura nella procedura di autorizzazione della legge sul controllo dei beni; le posizioni tecniche concrete delle liste dei beni non sono pubblicate nelle decisioni.

Nel contesto dell’affare Crypto, nel dicembre 2019 la SECO sospese autorizzazioni generali di esportazione per apparecchi di cifratura. Nel febbraio 2020 presentò una denuncia penale per possibili violazioni del diritto sul controllo delle esportazioni. Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale sospese le decisioni su singole domande di esportazione fino alla conclusione dell’indagine penale. Per Crypto International erano interessate 13 domande da gennaio a maggio 2020 per complessivi 552 apparecchi di cifratura. Per TCG Legacy in liquidazione, già Crypto Group, si trattava, tra l’altro, di 30 moduli di cifratura e due posizioni da tre apparecchi ciascuna del gennaio e febbraio 2020. Il 2 dicembre 2020 il Tribunale amministrativo federale non entrò nel merito dei ricorsi contro le sospensioni ordinate dal Consiglio federale. Annullò invece la sospensione di un’ulteriore domanda TCG del 23 giugno 2020, perché presentata soltanto dopo la decisione del Consiglio federale. Il 21 dicembre 2020 il Ministero pubblico della Confederazione comunicò di aver archiviato definitivamente il procedimento penale. Non erano emersi indizi di violazioni consapevoli e non legittimate del diritto sul controllo delle esportazioni. L’archiviazione non decideva sull’autorizzabilità delle domande di esportazione ancora pendenti. Gli antefatti riguardavano apparecchi della precedente Crypto AG, le cui vulnerabilità consentivano a servizi segreti esteri di decifrare le comunicazioni dei clienti.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. A seconda dello Stato destinatario cui il caso è attribuito oggi, l’art. 22a cpv. 2bis renderebbe l’autorizzazione la regola per gli Stati dell’allegato 2; il Consiglio federale potrebbe includervi altri Stati modificando l’ordinanza. L’art. 18 cpv. 1 renderebbe le dichiarazioni di non riesportazione dei destinatari finali statali un requisito dipendente dalla situazione, facilitando potenzialmente i trasferimenti. Gli Stati destinatari di questa voce non sono nominati singolarmente; non è quindi possibile un esempio SIPRI attendibile per un Paese specifico.

Paesi

Aziende

Periodo

2019–2020

Fonti