Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Bloccati dispositivi di puntamento Albis per lo Stato dell’apartheid

Categoria di beni: Non chiaro

Cartello di segregazione razziale sulla spiaggia di Muizenberg, Città del Capo, giugno 1985.

CC BY-SA 3.0

Il 26 luglio 1963 l’amministrazione svizzera negò ad Albiswerk Zurigo l’esportazione in Sudafrica di dispositivi di osservazione e puntamento per 1,24 milioni di franchi.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere il Sudafrica nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Sudafrica potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. I Paesi Bassi potrebbero fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative al Sudafrica (90 milioni TIV).

Paesi

Conflitti

Aziende

Periodo

Rifiuto il 26.07.1963

Fonti