Fallita vendita di carri armati alla Thailandia
Categoria di beni: Materiale bellico
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Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere la Thailandia nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per la Thailandia potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Gli Stati Uniti potrebbero fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative alla Thailandia (476 milioni TIV).
Paesi
Conflitti
Periodo
Negoziati 2002–2004; fallimento 2005
Fonti
- APA/Keystone-SDA / Der Standard, 01.03.2005: Schweiz – Panzergeschäft mit Thailand geplatzt
- Facts, 13.05.2004, S. 18: Nachschub aus der Schweiz; Neutral ist nicht genug (Andreas Schmid)