Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Inneschi Ems per l’Iran via Austria

Categoria di beni: Materiale bellico

Ruhollah Khomeini, 1964; cartolina storica.

Public Domain laut Commons (PD-1996)

Tra il 1983 e la primavera del 1987 Ems-Patvag fornì generatori di scintilla 82 ad Armaturen GesmbH (Arges) a Rüstorf, in Austria. Le spedizioni passavano da Buchs e comprendevano circa 20 000 pezzi ciascuna. Ex dipendenti riferirono di diversi milioni di inneschi prodotti e di un trasferimento previsto per armi anticarro iraniane; rappresentanti della Defense Industries Organisation iraniana avrebbero negoziato con la direzione al riguardo nel 1983. Le esportazioni in Austria erano autorizzate. Per i componenti trattati come prodotti di serie anonimi non fu richiesta una dichiarazione austriaca di non riesportazione. Nel 1996 Ems-Patvag dichiarò di disporre delle autorizzazioni necessarie per tutte le esportazioni militari. Il trasferimento in Iran e la conoscenza dei responsabili si basano sulle testimonianze pubblicate dei dipendenti; non è documentato un accertamento giudiziario specifico del caso.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Per l’Austria, in quanto Stato attualmente incluso nell’allegato 2, l’art. 22a cpv. 2bis abolirebbe il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato e renderebbe l’autorizzazione la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. Il Consiglio federale potrebbe includere l’Iran nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per l’Iran potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo.

Paesi

Conflitti

Aziende

Periodo

Produzione e forniture dal 1983 alla primavera 1987; ricostruzione 1996

Fonti