Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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L’affare di carri armati fallito per l’Iran di Khomeini

Categoria di beni: Materiale bellico

Ruhollah Khomeini, 1964; cartolina storica.

Public Domain laut Commons (PD-1996)

Nel luglio 1981 intermediari svizzeri e tedeschi concordarono con la londinese Botco Ltd., poi Wedemex, la fornitura all’Iran di 50 carri armati americani M48A5. La società acquirente era diretta da Sadegh Tabatabai. Il valore contrattuale era di 67 milioni di dollari statunitensi, allora circa 130 milioni di franchi. Fu pagato circa il 70 per cento, ossia 90 milioni di franchi; i carri armati non furono consegnati. Documenti di trasporto e assicurazione falsificati ebbero un ruolo nel pagamento. Un primo processo davanti al Tribunale cantonale superiore di Zurigo fu interrotto dopo due giorni nel marzo 1985; il tribunale richiese ulteriori prove. Nel novembre 1989 Walter Gnädinger, Bretscher e Roland Huber comparvero nuovamente in giudizio. Bretscher negò di aver saputo delle falsificazioni; Gnädinger dichiarò che l’acquirente ne era al corrente. La difesa di Huber invocò la buona fede. La procura chiese sei anni e quattro mesi di reclusione per Gnädinger, sei anni per Bretscher e sei mesi per Huber. All’inizio di novembre 1989 il Tribunale cantonale superiore condannò Gnädinger e Bretscher a due anni di carcere ciascuno per falsità in documenti. Li assolse entrambi dall’accusa di truffa: secondo la maggioranza del tribunale, non si poteva escludere la partecipazione dell’acquirente iraniano all’operazione fittizia. Huber fu assolto dall’accusa di falsità in documenti e ricevette 3’000 franchi di indennizzo. Aveva percepito sette milioni di franchi per l’intermediazione. Non è documentata una successiva decisione su ricorso né il passaggio in giudicato della sentenza.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere l’Iran nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per l’Iran potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo.

Paesi

Conflitti

Aziende

Periodo

Affare dei carri armati 1981; processi nel 1985 e nel novembre 1989

Fonti

  • Blick, 07.11.1989, S. 7: Sie verkauften Panzer, die es gar nicht gab (Viktor Dammann)
  • Tages-Anzeiger, 02.11.1989, S. 17 (Archivvermerk): Ein Riesenschwindel oder ein Komplott — Phantasiepanzer an den Iran verkauft (Rolf Gilgen)
  • Blick, 08.11.1989, S. 2 (Archivvermerk): Panzer-Prozess: Geschäftsleute 2 Jahre hinter Gitter (Viktor Dammann)