Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Lo scandalo Bührle

Categoria di beni: Materiale bellico

Cannone binato Oerlikon GDF-003 da 35 mm, Taiwan, 13.08.2011.

CC BY-SA 3.0

Lo scandalo Bührle, scoperto nel 1968, riguardava forniture clandestine di materiale bellico della Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bührle a Sudafrica, Israele, Nigeria, Egitto, Arabia Saudita, Malaysia e Libano. Gli Stati destinatari erano soggetti a restrizioni svizzere all’esportazione. Dal dicembre 1963 al 1968 le esportazioni illecite raggiunsero un valore complessivo di 88’919’904 franchi, circa il 16 per cento del fatturato allora generato dalle vendite di armi. Dichiarazioni falsificate di uso finale e di non riesportazione consentirono di ottenere autorizzazioni per altri Paesi di destinazione. Le armi giunsero poi ai destinatari effettivi. Tra le presunte destinazioni figuravano Etiopia, Francia e Belgio. Tra aprile 1964 e marzo 1968 furono inviate al Sudafrica forniture per 54’243’245 franchi, tra cui 36 cannoni binati da 35 mm. Il divieto svizzero di esportazione verso il Sudafrica era in vigore dal dicembre 1963. Le forniture al governo nigeriano durante la guerra del Biafra contribuirono a far emergere il caso. Il 12 giugno 1968 l’ambasciatore svizzero a Lagos, Fritz Real, trasmise a Berna indizi concreti e chiese un’inchiesta. La possibilità che cannoni svizzeri mettessero in pericolo i voli umanitari del CICR intensificò il dibattito pubblico. A metà ottobre 1968 il Consiglio federale incaricò il Ministero pubblico della Confederazione di indagare. Solo il 19 dicembre 1968 il consigliere federale Willy Spühler informò il pubblico delle esportazioni illegali. Il 27 novembre 1970 il Tribunale federale, che allora fungeva da tribunale penale federale, condannò Dieter Bührle a otto mesi di carcere con la condizionale e a una multa di 20’000 franchi. La condanna riguardava l’aver consapevolmente tollerato forniture illecite al Sudafrica. Tre collaboratori ricevettero pene detentive con la condizionale da 15 a 18 mesi. La vicenda portò ad atti parlamentari e a controlli più severi sulle esportazioni. Nel 1972 l’iniziativa popolare per un maggiore controllo degli armamenti e il divieto di esportare armi fu respinta con il 49,7 per cento di voti favorevoli. La legge sul materiale bellico entrata in vigore nel 1973 limitò le esportazioni verso aree di conflitto e di tensione. La ricerca storica ha individuato un insieme di commesse sudafricane più ampio delle singole forniture considerate nella sentenza: 30 cannoni da 35 mm colpiti dal blocco delle esportazioni furono esportati dall’estate 1964 al maggio 1965. Nell’agosto 1965 il Sudafrica ordinò altri 90 cannoni per 52,7 milioni di franchi e 45 apparecchi di direzione del tiro Superfledermaus per 54 milioni di franchi. Ancora nell’agosto 1969 furono spediti 16 cannoni via Genova. Queste operazioni si sovrappongono in parte ai fatti trattati in giudizio; quantità e valori non vanno quindi sommati a quelli della sentenza. L’ultima fornitura era al di fuori del periodo coperto dal procedimento. Nel 1963 il Sudafrica era il maggiore acquirente di materiale bellico svizzero. Il 7 agosto 1963, con la risoluzione 181, il Consiglio di sicurezza dell’ONU chiese un embargo sulle armi; l’embargo dell’ONU divenne vincolante solo il 4 novembre 1977. Nel dicembre 1963 la Svizzera decise un proprio blocco delle esportazioni. Dal febbraio 1966 al settembre 1968 Oerlikon-Bührle fornì illecitamente a Israele materiale bellico per 17’504’537 franchi, tra cui 381’098 colpi da 30 mm e 4’050 razzi da 8 cm. Dichiarazioni falsificate di uso finale indicavano Francia e Iran come Paesi di destinazione. Tra luglio 1967 e marzo 1968, nonostante il divieto svizzero di esportazione, Oerlikon-Bührle fornì alla Nigeria 96 cannoni da 20 mm e 100’000 colpi di munizioni per 5’447’436 franchi. Dichiarazioni falsificate di non riesportazione indicavano falsamente l’Etiopia come destinataria. Le forniture avvennero durante la guerra del Biafra. Il 12 giugno 1968 l’ambasciatore Fritz Real trasmise a Berna indizi concreti; la loro scoperta fece scoppiare lo scandalo Bührle. La preoccupazione per la sicurezza dei voli umanitari del CICR caratterizzò il dibattito. Le forniture a Israele comprendevano inoltre 100’000 spolette, 50 caricatori a tamburo, 2’000 spolette a tempo, 370’000 capsule d’innesco per spolette e vari componenti radar. Dall’8 novembre 1955 una decisione del Consiglio federale vietava le forniture di materiale bellico a Israele e agli Stati arabi. Nove dichiarazioni francesi e tre dichiarazioni iraniane di uso finale non veritiere furono utilizzate per motivare 24 domande di esportazione; tre domande riguardavano in parte anche il Sudafrica. Altre cinque domande per spolette a tempo e apparecchiature radar furono presentate senza dichiarazioni di uso finale. Salvo due eccezioni, le autorizzazioni richieste furono concesse. Il valore delle forniture a Israele, pari a 17’504’537 franchi, è compreso nel valore complessivo dello scandalo trattato in giudizio.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere il Sudafrica, Israele, il Nigeria, l’Egitto, l’Arabia Saudita, la Malaysia e il Libano nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Sudafrica, Israele, il Nigeria, l’Egitto, l’Arabia Saudita, la Malaysia e il Libano potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Potrebbero fungere da Paesi terzi, ad esempio, i seguenti Stati, che secondo il SIPRI hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative: Sudafrica: Paesi Bassi (90 milioni TIV); Israele: Stati Uniti (5’009 milioni TIV); Nigeria: Stati Uniti (152 milioni TIV); Egitto: Francia (4’607 milioni TIV); Arabia Saudita: Stati Uniti (24’295 milioni TIV); Malaysia: Spagna (292 milioni TIV); Libano: Stati Uniti (367 milioni TIV).

Paesi

Conflitti

Aziende

Periodo

Embargo 1963; forniture illecite 1963–1968, altre operazioni fino al 1969; sentenza 1970

Fonti