Tecnologia di sorveglianza per Kuwait e Marocco
Categoria di beni: Tecnologia di sorveglianza secondo la legge sul controllo dei beni e l’ordinanza VIM; posizione esatta della lista non pubblicata
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Per la Polonia, in quanto Stato attualmente incluso nell’allegato 2, l’art. 22a cpv. 2bis abolirebbe il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato e renderebbe l’autorizzazione la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. Il Consiglio federale potrebbe includere il Kuwait e il Marocco nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Kuwait e il Marocco potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Potrebbero fungere da Paesi terzi, ad esempio, i seguenti Stati, che secondo il SIPRI hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative: Kuwait: Stati Uniti (4’052 milioni TIV); Marocco: Stati Uniti (3’066 milioni TIV).
Paesi
Aziende
Periodo
Autorizzazioni 2015–2018