Armi dai Balcani alle zone di guerra tramite commercianti svizzeri
Categoria di beni: Materiale bellico
Public Domain – US Marine Corps
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere l’Iraq e l’Afghanistan nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per l’Iraq e l’Afghanistan potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Potrebbero fungere da Paesi terzi, ad esempio, i seguenti Stati, che secondo il SIPRI hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative: Iraq: Stati Uniti (3’948 milioni TIV); Afghanistan: Stati Uniti (2’713 milioni TIV).
Paesi
Conflitti
Aziende
Periodo
Operazioni precedenti al rapporto Amnesty 2006; successivi accertamenti procedurali
Fonti
- Amnesty International: Dead on Time, 2006, S. 112–118
- Amnesty International, 2006: Dead on Time: arms transportation, brokering and the threat to human rights, ACT 30/008/2006, S. 112–113 und 118
- NZZ am Sonntag, 04.10.2020, S. 18: Krieg ist sein Geschäft (Boas Ruh)
- magazin.nzz.ch, 03.10.2020: Wie ein Berner Bauer zu einem der grössten Waffenhändler der Welt wurde (Boas Ruh)