Riesportazioni B&T nonostante le condizioni austriache
Categoria di beni: Materiale bellico: fucili d’assalto StG 58 provenienti dalle scorte dell’esercito austriaco.
Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico
In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Per la Romania, i Paesi Bassi e l’Italia, in quanto Stati attualmente inclusi nell’allegato 2, l’art. 22a cpv. 2bis abolirebbe il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato e renderebbe l’autorizzazione la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. Il Consiglio federale potrebbe includere il Botswana nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per il Botswana potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. La Francia potrebbe fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, ha fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative al Botswana (59 milioni TIV).
Paesi
Aziende
Periodo
Autorizzazione austriaca di esportazione 1996; riesportazioni contestate fino al 1998