Esportazioni svizzere di materiale bellico e di armamenti

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Affare delle munizioni AEY con legami svizzeri

Categoria di beni: Materiale bellico

Nel 2007 l’azienda statunitense AEY ottenne un contratto di circa 298 milioni di dollari per rifornire di munizioni le forze di sicurezza afghane. Munizioni cinesi acquistate da scorte albanesi furono riconfezionate per nasconderne l’origine, esclusa dal contratto statunitense. Un’inchiesta della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti indicò lo svizzero Heinrich Thomet come intermediario. Thomet negò il proprio coinvolgimento. Esponenti di AEY furono condannati penalmente negli Stati Uniti; secondo lo stato del procedimento documentato nel 2020, Thomet non fu incriminato. Anche l’azienda MFS in Ungheria, appartenente a RUAG, aveva un contratto di fornitura con AEY. Nel dicembre 2008 la portavoce di RUAG Christiane Schneider dichiarò che MFS negava l’origine cinese delle proprie forniture e valutava azioni contro AEY per danno alla reputazione. RUAG era a conoscenza della vicenda e mantenne l’acquisizione di MFS. L’acquisizione avvenne nel dicembre 2008, dopo le forniture ad AEY del 2007 e la loro scoperta nel marzo 2008. La sentenza d’appello statunitense Berisha v. Lawson del 2 settembre 2020 tratta l’affare AEY come contesto di una causa per diffamazione. Confermò il rigetto dell’azione contro l’autore del libro e l’editore.

Effetto della revisione proposta della legge sul materiale bellico

In virtù del nuovo articolo 22b, il Consiglio federale potrebbe derogare a tutti i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a in «circostanze eccezionali» formulate in modo vago. Il pubblico non dovrebbe necessariamente esserne informato. Il Consiglio federale potrebbe includere l’Afghanistan nell’allegato 2 modificando l’ordinanza sul materiale bellico. Il criterio di esclusione dovuto alla partecipazione a un conflitto armato sarebbe così abolito e l’autorizzazione diventerebbe la regola. Il Consiglio federale potrebbe rifiutare un’autorizzazione soltanto in casi eccezionali. L’art. 18 cpv. 1 abolirebbe le dichiarazioni di non riesportazione nella grandissima maggioranza dei casi. Le armi per l’Afghanistan potrebbero così essere facilmente fornite tramite una filiale o un intermediario in un Paese terzo. Gli Stati Uniti potrebbero fungere da Paese terzo: secondo il SIPRI, hanno fornito negli ultimi anni materiale bellico in quantità significative all’Afghanistan (2’713 milioni TIV).

Paesi

Conflitti

Aziende

Periodo

Commessa AEY e forniture 2007; scoperta 2008; successivi procedimenti penali

Fonti